Camere arbitrali e Camera di conciliazione

Camere arbitrali

Le Camere di Commercio promuovono la costituzione di organismi arbitrali e conciliativi per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.

I vantaggi del procedimento arbitrale sono:

  • la rapidità e la riservatezza
  • la competenza specifica degli arbitri che decidono la controversia
  • i costi contenuti

Il deferimento della lite alla competenza delle camere arbitrali è stabilito dalle parti: preventivamente, attraverso una clausola compromissoria contenuta nel contratto che stipulano a lite insorta, con la stipula di un compromesso, necessariamente in forma scritta, indicando l'oggetto della controversia

Camera di conciliazione


La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie.

Con la mediazione è possibile risolvere liti tra imprese e/o consumatori grazie all'aiuto del mediatore, una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso ad una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo, se ciò non avviene, possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.

Il "Decreto del fare" (D.L. n.69/2013, convertito con modifiche con legge n. 98/2013, pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013) reintroduce l'obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediaizone per le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari.

L'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Genova è iscritto al numero 35 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Con l’entrata in vigore della riforma del sistema camerale, gli organismi di mediazione delle Camere di Commercio iscritti al Registro del ministero di Giustizia devono garantire lo svolgimento delle mediazioni “obbligatorie”, mentre possono occuparsi delle restanti materie (cosiddette mediazioni “facoltative”) solo in caso di cofinanziamento da parte di altri soggetti.

La Camera di Commercio di Genova continuerà quindi ad accogliere le istanze per le mediazioni “obbligatorie” ma, non avendo al momento stipulato alcun accordo o protocollo d’intesa per il cofinanziamento degli altri tipi di mediazione, non potrà accogliere le istanze per le mediazioni “facoltative”.

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pubblicato il 04/06/2019 ultima modifica 31/03/2022