Sanzioni amministrative

L'Ufficio sanzioni amministrative emette provvedimenti di natura amministrativa a seguito di violazioni contestate all'autore dell'illecito amministrativo e rilevate dagli organi di vigilanza (Polizia municipale, Carabinieri, N.A.S., Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed altri, compreso il Registro delle imprese della Camera di Commercio) per la violazione di norme in vari settori (principalmente sicurezza dei prodotti e loro conformità, etichettatura dei prodotti non alimentari). Importante Dalle competenza dell'Ufficio sono escluse le sanzioni in materia di Diritto annuale. Il Registro imprese dispone inoltre, in sede di accertamento e contestazione dell'infrazione, di un proprio Ufficio sanzioni R.I. e R.E.A.

L'avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio prende le mosse da un accertamento di violazione delle norme amministrative che un organo accertatore contesta all'interessato. Dopo la contestazione dell'illecito o la successiva notifica del verbale da parte dell'organo accertatore, possono verificarsi due ipotesi:

  • l'interessato può estinguere il procedimento effettuando il pagamento liberatorio in misura ridotta entro 60 giorni, cioè versando all'erario una somma di denaro corrispondente al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione prevista dalla legge, possibilità che viene segnalata all'interessato nel verbale di accertamento stesso. Se il pagamento viene effettuato tempestivamente, il procedimento si estingue senza nessun altra conseguenza per il cittadino
  • se l'interessato non effettua il pagamento in misura ridotta, il procedimento prosegue d'ufficio. In tal caso l'organo accertatore trasmette un rapporto all'Ufficio sanzioni della Camera di Commercio. L'interessato può far pervenire, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, scritti difensivi, alla Camera di Commercio con i quali può, qualora lo ritenga opportuno chiedere di essere sentito dall'Ufficio. Gli scritti difensivi devono essere redatti in carta libera e sono esenti da bollo. In questa fase il soggetto identificato come autore della violazione può far valere le proprie ragioni in piena discrezione allo scopo di ottenere l'archiviazione del procedimento, o di richiedere l'applicazione di una sanzione proporzionata alla condotta, sino al minimo edittale; deve comunque essere allegata agli scritti la fotocopia del verbale di accertamento.

La fase istruttoria presso l'Ufficio sanzioni

L'Ufficio sanzioni esamina la fondatezza della contestazione, sia dal punto di vista dei fatti che delle norme eventualmente violate. Per meglio valutare le circostanze che hanno indotto l'organo accertatore a redigere il verbale, anche alla luce degli scritti difensivi dell'interessato e a seguito della sua audizione, può chiedere chiarimenti o controdeduzioni all'organo accertatore e, conclusa l'istruttoria, emette un provvedimento che può essere:

  • ordinanza di archiviazione: qualora a seguito della fase "istruttoria" si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di difetti formali, ad esempio per quanto concerne le modalità di contestazione
  • ordinanza di ingiunzione di pagamento: se si conferma l'ipotesi di illecito amministrativo, l'interessato risulti effettivamente responsabile della violazione e il procedimento si sia svolto in modo corretto. In questo caso, qualora la norma sanzionatoria lo preveda, l'Ufficio dispone di un potere discrezionale di determinazione della misura della sanzione tra un minimo e un massimo stabilito dalla legge
  • ordinanza di confisca o dissequestro: l'organo accertatore può, in alcuni casi affiancare alle sanzioni pecuniarie per le violazioni amministrative, la misura cautelare del sequestro relativamente alle cose che possono formare oggetto di successiva confisca amministrativa. In tali ipotesi l'Ufficio sanzioni è competente a ricevere, in forma scritta (esente da bollo), le opposizioni ai verbali di sequestro relativamente alle materie di sua competenza. L'opposizione può essere presentata in qualunque momento, senza obbligo di rispettare un termine, con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Avverso l'ordinanza di confisca è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio non ritenga di convalidare il sequestro provvede con ordinanza di dissequestro alla restituzione della merce all'interessato.

La fase successiva all'ordinanza

Nel caso in cui all'interessato venga notificata l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il sanzionato si trova di fronte a varie alternative:

  • può pagare in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza (la ricevuta del pagamento deve essere presentata all'ufficio); ovvero estinguere il proprio debito a rate, nel caso sussistano condizioni disagiate, qualora l'ufficio, a seguito di domanda motivata, glielo conceda; la domanda va presentata in carta semplice all'Ufficio sanzioni, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza;
  • se il sanzionato non provvede al pagamento, l'Ufficio sanzioni procede all'esecuzione forzata, con l'iscrizione della posizione a ruolo, applicando alla sanzione pecuniaria una maggiorazione del 10% per semestre compiuto di ritardo, più l'interesse maturato per le frazioni di semestre, ai sensi della normativa vigente in materia di riscossione
  • se decide di impugnare il provvedimento, il soggetto sanzionato può fare opposizione nei confronti dell'ordinanza al Giudice di pace, oppure al Tribunale nei casi di sua competenza, come ad esempio quando è avvenuto il sequestro di beni, o in particolari materie. L'impugnazione non è automaticamente sospensiva dell'obbligo di pagamento della sanzione

Cartella esattoriale

Il sanzionato deve effettuare il pagamento, secondo le modalità indicate dalla cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

L'interessato, per eventuali chiarimenti sul contenuto della cartella, può rivolgersi all'Ufficio sanzioni.

Se il pagamento non viene effettuato entro il termine sopra indicato, il Concessionario attiverà la procedura di esecuzione forzata prevista dal D.Lgs. n. 46/99. Avverso la cartella esattoriale l'interessato può proporre, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/92, ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso è ammesso per soli vizi attinenti la regolarità e la validità degli atti esecutivi.

Il ricorso non è automaticamente sospensivo del procedimento di esecuzione forzata.

Normativa di riferimento: