Informazioni per il riconoscimento dell'idoneità degli Organismi per la verificazione periodica

Il Decreto Ministeriale 93 del 21 aprile 2017 definisce i criteri con cui i laboratori privati sono riconosciuti idonei ad eseguire verificazioni periodiche degli strumenti di misura. Tale abilitazione garantisce l’idoneità per tutto il territorio nazionale.

Come chiedere l’abilitazione

I laboratori privati che vogliono diventare Organismi per lo svolgimento dell'attività di verificazione periodica devono trasmettere la SCIA esclusivamente a Unioncamere.

Le condizioni di riconoscimento, l'iter procedimentale, la modulistica da utilizzare ai fini della presentazione della SCIA e i relativi versamenti sono indicati nell'ambito del Regolamento di Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n.93, disponibile nella pagina Unioncamere dedicata.

Requisiti

Tali organismi devono essere preventivamente accreditati da ACCREDIA secondo una delle seguenti norme:

  1. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
  1. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
  2. UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.

Obblighi degli Organismi

L'Organismo deve eseguire la verificazione periodica entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'utente metrico.

Dopo aver eseguito la verificazione, l'Organismo deve comunicarne i risultati (positivi o negativi) tramite invio telematico entro 10 giorni lavorativi alla CCIAA e a Unioncamere di un documento di riepilogo degli strumenti verificati segnalando gli eventuali casi di difformità riscontrati.

L'Organismo inoltre deve mantenere un registro, cartaceo o informatico, con in ordine cronologico le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione e il relativo esito.

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’Organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V del regolamento; lo stesso vale per gli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.