Conciliazione - Mediazione

Dal 15 novembre 2023 entrano in vigore le nuove tariffe del Servizio di Mediazione ai sensi del D.M. 150/2023 .

Per le mediazioni depositate dal 30 giugno 2023 entrano in vigore tutte le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia al D.lgs n. 28/2010:
• L’ampliamento delle materie della mediazione che aggiunte le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti di opera, rete di somministrazione, società di persone e subfornitura;
• La derogabilità della competenza territoriale su accordo delle parti;
• La durata non superiore a tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi;
• La fissazione del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
• La partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione.
Relativamente ai costi delle mediazioni le nuove norme introdotte prevedono il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione al momento del deposito della domanda e al momento dell’adesione per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese documentate. Inoltre, è previsto che il regolamento dell’organismo dovrà indicare le ulteriori spese di mediazione dovute delle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. Sono in fase di aggiornamento, il Regolamento, le Tariffe e la Modulistica.

A tutti i Mediatori iscritti si ricorda che  D.M. 180/2010 prevede che, per ogni biennio successivo alla data di iscrizione all’Organismo di Mediazione, i mediatori frequentino e superino un corso di aggiornamento di 18 ore. A tal fine si invitano i mediatori accreditati presso lo scrivente Organismo a provvedere e ad inviare via e-mail all’indirizzo conciliazioni.genova@ge.camcom.it il relativo attestato. Per coloro che debbono ultimare i 20 tirocini previsti nel biennio, si prega di contattare l’Ufficio di Segreteria.

 La mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie.

Con la mediazione è possibile risolvere liti tra imprese e/o consumatori grazie all'aiuto del mediatore, una figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso ad una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo, se ciò non avviene, possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.

Il "Decreto del fare" (D.L. n.69/2013, convertito con modifiche con legge n. 98/2013, pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto 2013) reintroduce l'obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediaizone per le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari.

L'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Genova è iscritto al numero 35 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Con l’entrata in vigore della riforma del sistema camerale, gli organismi di mediazione delle Camere di Commercio iscritti  al Registro del ministero di Giustizia devono garantire lo svolgimento delle mediazioni  “obbligatorie”, mentre possono occuparsi delle restanti materie (cosiddette mediazioni “facoltative”)  solo in caso di cofinanziamento da parte di altri soggetti.

La Camera di Commercio di Genova continuerà quindi ad accogliere le istanze per le mediazioni “obbligatorie” ma, non avendo al momento stipulato alcun accordo o protocollo d’intesa per il cofinanziamento degli altri tipi di mediazione, non potrà accogliere le istanze per le mediazioni “facoltative”.