Fornitori

Blocco dei pagamenti a soggetti morosi

La Camera di Commercio di Genova, in armonia con quanto disposto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 48-bis del DPR n. 602/73 e il successivo regolamento emanato con il D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, entrato in vigore il 29 marzo, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo superiore a 5.000 euro.

In base alla normativa, quando la Camera di Commercio verifica una simile inadempienza, non può procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

Conto corrente dedicato

Le aziende che hanno rapporti di contrattuali con le pubbliche amministrazioni devono comunicare agli Enti a cui verranno forniti i servizi, lavori o forniture il conto corrente bancario o postale dedicato alla gestione dei relativi movimenti finanziari. L'obbligo è previsto dalla legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare al comma 7 dell'art. 3).
Le aziende che hanno rapporti con la Camera di Commercio devono inviare la comunicazione utilizzando il modulo allegato. Successivamente, la Camera di Commercio fornirà loro il CUP (Codice Unico di Progetto) relativo ai rapporti contrattuali.

Il codice dovrà quindi essere riportato in ogni forma di corrispondenza e documentazione contabile relativa ai rapporti esistenti tra l'Ente camerale e l'azienda oltre che nel bonifico bancario o postale relativo al corrispettivo dovuto, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della legge citata.

Fatturazione elettronica

Con la legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013) è stato, rispettivamente, introdotto e reso operativo l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai fini del pagamento.

Il decreto Irpef 2014 (D.M. n°66 del 24 aprile 2014) ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la data a partire dalla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’obbligo non sia decorso a partire dal 6 giugno 2014, potranno accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all’allegato  A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n°55/2013.Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, le Amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Per le finalità sopra indicate, questa Amministrazione ha pertanto provveduto ad accreditare i propri uffici sul Portale dedicato all’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it).

Il Codice Univoco Ufficio, che per il ns. Ente è UF1SDE, rappresenta un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e il presupposto indispensabile per consentire il corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI (Sistema di Interscambio), mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.

Pertanto, si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it  nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Ad ogni buon fine, si segnala altresì che le Camere di Commercio mettono a disposizione delle piccole e medie imprese italiane, un supporto operativo per l’emissione e la completa gestione delle fatture elettroniche, tramite la piattaforma di Infocamere, oltre a diffondere contenuti formativi ed informativi sulla fatturazione elettronica.
Gli enti di riferimento sono:

Agenzia per l'Italia digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenzia delle Entrate

Inoltre, sono attivi i servizi di assistenza per i fornitori e le pubbliche amministrazioni al numero verde 800299940.

MePA

Dal 1° gennaio 2024, ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023) che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. La suddetta digitalizzazione comporta, anche ai fini di tracciabilità, che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto vengano gestite attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza l’Ente Camerale, per provvedere all’affidamento di lavori e servizi tra cui quelli di Mediazione e Conciliazione, deve ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. Per essere invitati alle procedure di affidamento si rende necessario provvedere all’iscrizione sul M.E.P.A. in qualità di Operatore Economico nei rispettivi “bandi” e “categorie” in base al proprio settore di attività.

A tal fine, si indica il link al quale collegarsi per procedere all’iscrizione e all’abilitazione: Home - acquistinretepa.

Si precisa, infatti, che la mera iscrizione non è sufficiente per poter operare sulla piattaforma, rendendosi necessario provvedere anche all’abilitazione.

Si indica, infine, il link della guida con i passaggi da seguire: Abilitazione ai Mercati Telematici - Wiki Acquisti in rete PA (acquistinretepa.it)

 Per ricevere assistenza in merito alle procedure di iscrizione sono attivi i Call Center MEPA.

Registro unico delle fatture

Si informano le imprese fornitrici della Camera di Commercio di Genova che, in applicazione a quanto previsto dall'Art. 42 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 dal 1° Luglio 2014 l'Amministrazione Camerale ha adottato il Registro Unico delle Fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono registrate le fatture e le richieste di pagamento equipollenti.

Invitiamo pertanto le imprese fornitrici ad adeguare il proprio sistema di fatturazione alle nuove normative che regolano i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e stabiliscono le caratteristiche e le informazioni che devono presentare le fatture.

L'adeguamento delle fatture alle condizioni previste dal Registro Unico delle Fatture è condizione fondamentale per garantire il rispetto della scadenza dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per garantire il rispetto della scadenza dei pagamenti nonché la corretta tenuta del predetto registro, le fatture, oltre a riportare nell'intestazione la denominazione "Camera di Commercio di Genova", fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n.633/72, devono altresì riportare le seguenti informazioni:

  • numero e data della Delibera della Giunta Camerale o della determinazione di affidamento o del buono d'ordine;
  • scadenza del pagamento;
  • IBAN del conto dedicato (anche non in via esclusiva);
  • Codice identificato di gara (CIG), come comunicato dall'Amministrazione in sede di affidamento del lavoro, servizio o della fornitura.
  • Codice unico di progetto (CUP), come comunicato dall'Amministrazione in sede di affidamento del lavoro, servizio o della fornitura.

Split Payment

In base al meccanismo dello Split Payment le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Il decreto allegato precisa che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data. Il provvedimento definisce anche le modalità di versamento dell'imposta. l'Italia è stata autorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato al 30 giugno 2026 ai sensi della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2017 prorogata con decisione UE n. 324/2023

Decisione di esecuzione 2017/784

Azioni sul documento

pubblicato il 31/10/2019 ultima modifica 30/01/2024