Agevolazioni per l'alternanza scuola lavoro

Le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro e/o apprendistato come previsto dalla legge sulla Riforma della Scuola possono usufruire di sgravi fiscali.

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha stabilito l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.000 euro su base annua – per le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro e/o apprendistato.

Secondo quanto previsto dal comma 108 della legge di Bilancio 2018 possono pertanto fruire dello sgravio:

  • giovani con meno di 35 anni nel 2018 o con meno di 30 anni per gli avviamenti effettuati dal 2019, assunti entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo di studio e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107/2015 all’art. 1 comma 33 (Istituti Tecnici e Professionali: 400 ore, Licei: 200 ore).
    La medesima percentuale si riferisce anche ai percorsi di alternanza definiti dalle Regioni ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005, a quelli previsti con riferimento agli Istituti Tecnici Superiori dal DPCM 25.01.2008 e alle attività previste nei corsi universitari.
     
  • giovani assunti che hanno svolto entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 

Categoria agevolata

Studenti che:

  • hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari)
  • hanno effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale

A chi spetta

Solo al datore di lavoro presso il quale il giovane abbia svolto attività di alternanza scuola-lavoro pari al 30% del monte ore previsto per le attività:

  • previste dall’art. 1, comma 33, legge 107/2015 (almeno 400 ore per gli Istituti Tecnici e Professionali e almeno 200 ore per i Licei)
  • realizzate all’interno dei percorsi erogati ai fini di istruzione e formazione professionale (decreto legislativo 226/2005)
  • realizzate nell’ambito dei percorsi previsti in riferimento agli Istituti Tecnici Superiori (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008)
  • previste dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro e/o apprendistato come previsto dalla legge sulla Riforma della Scuola possono usufruire di sgravi fiscali.

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 308-310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha stabilito l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua – per le imprese che ospitano studenti in alternanza scuola lavoro e/o apprendistato.

Secondo quanto previsto dal comma 308 della legge di Bilancio 2017 possono pertanto fruire dello sgravio:

  • giovani assunti entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo di studio e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107/2015 all’art. 1 comma 33 (istituti tecnici e professionali: 400 ore, licei: 200 ore)

    La medesima percentuale si riferisce anche ai percorsi di alternanza definiti dalle Regioni ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005, a quelli previsti con riferimento agli istituti tecnici superiori dal DPCM 25.01.2008 e alle attività previste nei corsi universitari
     
  • giovani assunti che hanno svolto entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

Categoria agevolata

Studenti che:

  • hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari)
  • hanno effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale)

A chi spetta

Solo al datore di lavoro presso il quale il giovane abbia svolto attività di alternanza scuola-lavoro pari al 30% del monte ore previsto per le attività:

  • previste dall’art. 1, comma 33, legge 107/2017 (almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore per i licei)
  • realizzate all’interno dei percorsi erogati ai fini di istruzione e formazione professionale (decreto legislativo 226/2005)
  • realizzate nell’ambito dei percorsi previsti in riferimento agli istituti tecnici superiori (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008)
  • previste dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari

 

Agevolazioni

Contratti agevolati

Il bonus di assunzione è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o in apprendistato) decorrenti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Entità incentivo

Si tratta di uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, entro il tetto di 3.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

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pubblicato il 23/01/2020 ultima modifica 23/01/2020