Termini e modalità

Termini e modalità canoniche

Il pagamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento entro il 30° giorno successivo al termine previsto deve essere maggiorato dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In tal caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione senza alcun arrotondamento.

La scadenza del versamento che coincide con sabato o un giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Casi particolari

Società di capitali:

  • con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del mese e successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre  i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare il diritto annuale entro l'ultimo giorno del  mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.


Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali, tra cui il diritto annuale, esclusivamente per via telematica (art. 37. comma 49 del D.L. n.223/06), tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte.

 

Azioni sul documento

pubblicato il 31/01/2020 ultima modifica 22/04/2024