Soggetti

Chi deve pagare

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso, nonché le unità locali di imprese aventi sede principale all'estero.

A partire dal 2011 anche i soggetti iscritti al REA, repertorio delle notizie economiche e amministrative disciplinato dall'art. 9 del DPR 581/1995, sono tenuti al versamento del diritto annuale.

L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (art. 3, comma 2 d.m. 359/2001).

Attenzione:

Dal 2001, e contrariamente a quanto avveniva in precedenza, sono tenute al pagamento del diritto annuale anche le società iscritte che risultino poste in liquidazione, nonché quelle che abbiano denunciato la cessazione dell'attività.

La cessazione di attività non comporta, infatti, l'automatica cancellazione dal Registro imprese.

Con la cessazione dell'attività l'impresa diventa semplicemente un'impresa "inattiva", iscritta al Registro imprese, e quindi soggetta al pagamento del diritto annuale.

Chi non deve pagare

Sono esonerate dal pagamento dei diritto annuale: 

  • le imprese che, al 31 dicembre dell´anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale, risultino in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell´attività) 
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale 
  • le società e altri enti collettivi in liquidazione che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale 
  • le società di persone per le quali sia stato deliberato lo scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e sia stata presentata domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il diritto annuale 
  • le cooperative che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale risultino sciolte per effetto di un provvedimento dell'autorità governativa (come prevede l'articolo 2545 septiesdecies c.c.)

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pubblicato il 31/01/2020 ultima modifica 30/04/2020