Dal 23 Novembre 2021 - Al via il Portale Telematico del Ministero del Lavoro per gli Enti Non Profit

Nell’ambito della riforma del c.d. Terzo settore è stata prevista l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) [...]

Nell’ambito della riforma del c.d. Terzo settore è stata prevista l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che va a sostituire la molteplicità dei registri che nel passato hanno caratterizzato gli Enti non profit e la cui gestione era talvolta affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Il 23 novembre avrà inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli Enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS.

Al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Il RUNTS comprende 7 sezioni:

  1. Organizzazioni di volontariato (Odv);
  2. Associazioni di promozione sociale (Aps);
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali;
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso (Sms);
  7. Altri enti del terzo settore, diversi da quelli sopra indicati.

Le qualifiche di impresa sociale e di Società di Mutuo Soccorso tenuta all’iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all’iscrizione nella sezione “Imprese sociali” del Registro imprese.

Per le IMPRESE SOCIALI non vi sarà alcuna duplicazione in quanto continueranno ad essere gestite dall’Ufficio Registro Imprese e pertanto i due registri (Registro Imprese e Registro Unico del Terzo Settore) si sovrapporranno e comunicheranno tra loro.

Discorso diverso per le SOCIETA’ DI MUTUTO SOCCORSO (SMS) per le quali vi sarà una sorta di doppio binario.

  1. a) Nella sezione del RUNTS dedicata alle società di mutuo soccorso potranno iscriversi – previa cancellazione dalla sezione imprese sociali del Registro Imprese – le SMS che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi (art. 46, co. 1, lett. f del Codice del Terzo settore). La richiesta di iscrizione andrà inviata all’ufficio del Registro delle Imprese competente che provvederà alla cancellazione di tale soggetto dalla sezione delle imprese sociali.
  2. b)Dovranno invece rimanere iscritte in quest’ultima sezione, le SMS che abbiano un versamento annuo di contributi superiore a 50 mila euro e che gestiscano fondi sanitari integrativi.