PEC

Cos'è la PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento
E' un sistema di comunicazione che alle comuni funzioni di posta elettronica somma funzionalità in grado di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio inviato.

Certificazione dell'invio

Al momento dell'invio di un messaggio PEC il gestore di posta elettronica certificata fornisce al mittente la ricevuta di accettazione che attesta il momento della spedizione ed i destinatari.

Integrità del messaggio PEC
Il gestore di posta certificata del mittente crea un nuovo messaggio, detto busta di trasporto, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione; la busta viene firmata dal gestore, in modo che il gestore del destinatario possa verificare che il messaggio non sia stato manomesso nella trasmissione.

Certificazione della consegna
ll messaggio di posta certificata viene consegnato nella casella del destinatario inserito nella sua "busta di trasmissione". Una volta effettuata la consegna, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna che attesta la consegna, la data e ora di consegna e il contenuto consegnato.
La trasmissione può essere considerata di Posta Certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata.

Costo
Il costo annuale di abbonamento (più conveniente rispetto all’invio di raccomandate A/R tradizionali).         

 

Chi rilascia la PEC

Il servizio di posta elettronica certificata (PEC) è un servizio a pagamento.
La PEC deve essere acquistata, anche online, esclusivamente dai gestori abilitati dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), il cui elenco può essere consultato all’indirizzo https://www.agid.gov.it
La Camera di Commercio non rilascia PEC.

Chi deve comunicare la PEC al Registro Imprese?

Sono obbligate a munirsi di una casella di Posta Elettronica Certificata ed iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese:

  • tutte le imprese costituite in forma societaria, e quindi
     
    • società di persone
    • società di capitali
    • società cooperative
    • società consortili
    • società in liquidazione
    • società estere con sede secondaria in Italia
       
  • le imprese individuali

Obbligo comunicazione PEC in caso di procedure concorsuali

Sono obbligati a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro 10 giorni dalla nomina:

  • il curatore, il commissario giudiziale nominati dal Tribunale nell'ambito delle procedure di fallimento e delle procedure concorsuali (art.163 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
  • il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominati con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8 D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270)

La comunicazione deve avvenire per via telematica mediante il procedimento di Comunicazione Unica.
L'adempimento è esente da bollo ma soggetto al versamento dei diritti di segreteria di euro 10,00.
L'adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a quello di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010.
Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile.

Chi non deve comunicare la PEC al Registro Imprese?

Non devono iscrivere l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata i seguenti soggetti:

  • i consorzi fra imprese con attività esterna
  • i G.E.I.E.
  • le aziende speciali di enti locali
  • le reti di imprese con soggettività giuridica
  • le associazioni iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
  • le associazioni, fondazioni e altri enti non societari - iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo
  • le persone fisiche iscritte solo nel Repertorio Economico Amministrativo

Quali caratteristiche deve avere la PEC da iscrivere al R.I.?

Titolarità esclusiva
La casella PEC deve “appartenere in via esclusiva” all’impresa che ne richiede l’iscrizione pertanto la stessa deve essere intestata al titolare dell’impresa individuale o alla società.

Univocità
La casella PEC “non deve essere condivisa” con altre imprese/società/soggetti, la stessa casella PEC non può essere iscritta sulla posizione di due o più imprese.
Per ogni impresa è necessario che l'indirizzo PEC  di cui si chiede l'iscrizione sia univocamente ed esclusivamente riconducibile all'impresa stessa.

Obbligo di univocità della PEC

In base ai chiarimenti Ministeriali non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese. Con circolare del 9 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che "alla luce della normativa vigente, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile".

Ogni impresa, pertanto, è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di un proprio univoco, autonomo indirizzo di posta elettronica, esclusivamente riconducibile alla stessa.

Si invitano le imprese a verificare la propria PEC ed a presentare le eventuali modifiche, se necessarie.

Per tutte le informazioni e dettagli si rinvia agli allegati pubblicati sul sito del MISE e disponibili anche in questa pagina.

Link utili :

Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 9 maggio 2014

Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 9 maggio 2014 - Allegato 1

Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 9 maggio 2014 - Allegato 2

Stato Attiva
La casella PEC deve essere “attiva” quindi idonea a ricevere comunicazioni da altri indirizzi PEC pertanto non deve essere inesistente, revocata o scaduta.

Come comunicare una PEC al Registro Imprese?

La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

La comunicazione dell'indirizzo PEC va effettuato solo per via telematica.

La pratica telematica può essere predisposta tramite:

La comunicazione della PEC può essere trasmessa in Modalità Semplificata attraverso il portale www.registroimprese.it direttamente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società se in possesso di un dispositivo di firma digitale.

Procedura semplificata impresa individuale 

Procedura semplificata società 

 

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pubblicato il 11/06/2020 ultima modifica 18/04/2023