Start-Up innovative

Le novità introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 34/2020

Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301 diretta alle Camere di commercio, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in tema di durata dell’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al Registro delle imprese.
La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al comma 5, laddove viene disposta la proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che “ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

Considerato che la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup», secondo il Ministero la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.
Tuttavia, la norma non dà diritto alle stesse:
a) di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti,
b) di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali, previste dalla legge.

Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca qui.

Con la stessa circolare è stata anche diramata una “Guida sintetica ai pareri e circolari in materia di startup e pmi innovative”, nella quale sono raccolti circolari, pareri e vari atti di indirizzo giuridico finora prodotti in materia di startup innovative e PMI innovative.

Se vuoi scaricare il testo della Raccolta Pareri.

Cos'è

Il D.L. 179/12 (convertito con legge n. 221/12) istituisce e disciplina una nuova tipologia di impresa: la Start-up Innovativa, il cui oggetto esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
L’art. 25, comma 2 del DL 179/2012, ne offre una definizione:

“… l'impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di

capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del

capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema

multilaterale di negoziazione, …”.
Al fine di incentivare la nascita delle imprese start-up innovative, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni ed esenzioni. Per godere dei benefici, occorre però che la start-up sia iscritta nell’apposita sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese.
È disponibile la Guida alle Start-up innovative
 

Requisiti

  • È costituita e svolge attività d’impresa da non più di sessanta mesi;
  • ha la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha la forma di società di capitale;
  • ha, quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria, o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

e possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • almeno una privativa industriale o un programma software registrato presso la SIAE.

Tipologie

Tipologia a vocazione sociale

Esiste la tipologia della startup innovativa  a vocazione sociale, che, oltre ad avere i requisiti precedentemente indicati, opera in via esclusiva nei seguenti settori (indicati dall’art. 2, c. 1 del d.Lgs 155/2006):

  • assistenza sociale; 
  • assistenza sanitaria; 
  • assistenza socio-sanitaria; 
  • educazione, istruzione e formazione; 
  • tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; 
  • valorizzazione del patrimonio culturale; 
  • turismo sociale; 
  • formazione universitaria e post-universitaria; 
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali; 
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; 
  • servizi strumentali alle imprese sociali.

Tipologia a vocazione turistica

E’ stata prevista dall’art. 11 bis D.L. 83/2014 la tipologia della startup innovativa  a vocazione turistica, che, oltre ad avere i requisiti precedentemente indicati, ha come oggetto la  promozione  dell'offerta  turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di  software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione  di servizi rivolti alle imprese turistiche.

 

Modalità iscrizione

Per l’iscrizione nel R.I. di una nuova società con contestuale richiesta di iscrizione nella sezione speciale “Start up” si consiglia di seguire le istruzioni indicate da pagina 8 a pagina 12 della Guida.

Per l’iscrizione nella sezione speciale “Start up” di una società già costituita, occorre presentare una domanda per via telematica tramite gli applicativi Comunica Starweb o Comunica Fedra (o programma equivalente).
Occorrerà compilare il modello S2, valorizzando tutti i campi delle informazioni del riquadro 32 “START UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”. 
Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice 027.
I codici da 028 a 033 sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l’iscrizione, e vanno tutti obbligatoriamente compilati, anche in caso di non possesso (es. “nessuna relazione professionale con università o centri di ricerca”).
Alla domanda andrà allegato il “Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti” in formato pdf/A – 1B – 2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D30.
N.B. qualora non già denunciato in precedenza, è obbligatorio compilare il campo relativo all’indirizzo del sito internet (riquadro 5 del modello S2).
Modulo per la Dichiarazione di impegno per spese di ricerca e sviluppo
Per la procedura di iscrizione e per gli allegati da produrre consultare questo sito.
Si consiglia di leggere la Guida da pagina 12 a pagina 16

Agevolazioni 

Esenzione dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo

L'istanza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese è esente dal pagamento di diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese startup innovative sono poi esonerate dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese (art. 26, c. 8 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012)

L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina.

Si fa presente che questa agevolazione non è applicabile alla bollatura di libri e registri contabili e/o sociali delle startup (vedi risposta Agenzia Entrate ad interpello n. 253/2019).

Esenzione dal diritto annuale

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese startup innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per cinque anni (a decorrere dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale, se contestuale all’atto costitutivo, oppure dall’anno successivo all’iscrizione nella sezione speciale, se avviene in momento successivo alla costituzione). L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti a questo riguardo sono reperibili nella scheda di sintesi presente nell’apposita pagina del sito del Ministero Sviluppo Economico.

Mantenimento dell’iscrizione nella sezione

Dopo l'iscrizione, le startup innovative:

  • hanno l'obbligo di aggiornare o confermare le informazioni previste  dall’art. 25 D.L 179/2012, c. 12 mediante l’inserimento nel profilo dell’impresa inserito nella piattaforma informatica http://startup.registroimprese.it/isin/home almeno una volta l’anno in corrispondenza dell’adempimento successivamente segnalato.
    Ulteriori informazioni 
  • devono attestare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine è portato a 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione) presentando apposita domanda al registro imprese mediante Comunicazione Unica.

Ulteriori informazioni

Si precisa che per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell’informazione. Ad esempio ove la società tenuta all’adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2019 il 28 agosto 2019, dovrà depositare l’attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di legge entro il 27 settembre 2019 (30 giorni dall’approvazione del bilancio) dopo aver aggiornato il proprio profilo nella piattaforma startup.registroimprese.it. Si deve rilevare che il deposito del bilancio d’esercizio rappresenta una condicio sine qua non per la presentazione agli uffici del registro delle imprese della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. Quanto precede in virtù soprattutto di un principio. Tra i requisiti confermandi ve ne sono taluni dinamici e dipendenti dall’approvazione. Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto dell’approvazione assembleare del bilancio. Il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare pertanto la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione di cui al comma 15.

Utilizzare il modello S2, riquadro 32, compilando il codice 035 con la frase standard “Conferma in data …. del possesso dei requisiti di start-up innovativa”.
Alla pratica telematica andrà sempre allegato il "Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti" in pdf/A con sottoscrizione digitale, codificandolo con il codice documento D30.

Perdita dei requisiti

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la Start-up deve richiedere la cancellazione dalla sezione speciale. Si manterrà la sola iscrizione alla sezione ordinaria.
Si sottolinea che  il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti determina la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale entro i successivi 60 giorni.
Anche in questo caso, permarrà l’iscrizione alla sezione ordinaria.