Start up, Incubatori e PMI innovative

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del DL 179/2012, chiamato anche decreto legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese disciplinando le Start up innovative e gli incubatori certificati.
Sempre in materia di imprese innovative il decreto legge n.3 del 24 gennaio 2015 cd "Investment Compact" ha previsto l'istituzione di una nuova sezione speciale del Registro Imprese a cui possono iscriversi le PMI innovative.

Si tratta di società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma cooperativa, che rispondono a determinati requisiti previsti dalle normative.

Nelle prossime pagine potete trovare le guide nazionali contenenti le informazioni e le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e per i successivi periodici adempimenti volti a modificarne o confermarne i requisiti. Troverete anche il rimando alle pagine del sito del Ministero dello sviluppo economico, che fornisce maggiori informazioni sulle misure di sostegno previste per queste società.

Sito di riferimento

  TABELLA COMPARATIVA delle caratteristiche delle Start-up e delle PMI innovative:

 

START-UP

PMI  INNOVATIVE

Riferimento normativo

D.L. 179/2012, art. 25, comma 2

D.L. 3/2015, art. 4, comma 1

Forma giuridica

Società di capitali, anche cooperativa

Società di capitali, anche cooperativa.
Non deve essere già iscritta come Start-up, salvo chiedere la cancellazione.

Limiti temporali

Costituita da non più di 60 mesi

Nessun limite, ma deve essere in possesso di certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale consolidato.
Quindi non può essere di nuova costituzione.

Limiti dimensionali

Meno di 5 milioni di fatturato annuo

Piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361 CE (meno di 250 persone occupate e con un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro, o che il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro)

Residenza

Residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE, purché abbia un una sede produttiva o una filiale in Italia.

Idem

Capitale

Non quotato

Idem

Distribuzione di utili

Non distribuisce utili e non li ha distribuiti

Nessun limite

Fallimento

Soggetta a disciplina speciale in caso di fallimento

Soggetta a disciplina ordinaria in caso di fallimento

Limiti dell’oggetto sociale

Ha quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti  o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Nessun limite

Requisiti opzionali per dimostrare il carattere di innovazione tecnologica

Deve avere almeno 1 su 3 dei seguenti requisiti:

  • Le spese in ricerca e sviluppo sono almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione.
  • Personale formato da almeno 1/3 di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure formato da almeno 2/3 di personale in possesso di laurea magistrale.
  • Che sia titolare, o depositaria, o licenziataria di privativa industriale o di software registrato.  

Deve avere almeno 2 su 3 dei seguenti requisiti:

  • Le spese in ricerca e sviluppo sono almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione.
  • Personale formato da almeno 1/5 di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure formato da almeno 1/3 di personale in possesso di laurea magistrale.
  • Che sia titolare, o depositaria, o licenziataria di privativa industriale o di software registrato.  

Diritto annuo CCIAA

Esonerata per 5 anni

Nessun esonero

Sugli adempimenti relativi al Registro Imprese

Esonerata per 5 anni dal pagamento di diritti di segreteria e imposta di bollo.

È tenuta al pagamento dei diritti di segreteria, ma è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo per i primi cinque anni dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale

 

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pubblicato il 07/05/2020 ultima modifica 02/03/2022