Sanzioni

Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, (entro 10 giorni dalla data dell'atto per le domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative) o comunque nei termini diversi stabiliti dalla legge.

La presentazione delle domande al R.I. e delle denunce al R.E.A., il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999).

La ritardata o omessa comunicazione al Registro Imprese e al REA prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.

Si allega qui la Tabella riepilogativa delle sanzioni amministrative per tardiva presentazione di istanze al Registro Imprese e per tardiva presentazione di denunce REA.

Il pagamento della sanzione va effettuato come segue:

  • per il Registro Imprese mediante versamento con modello F23 utilizzando i seguenti codici:
    CODICE UFFICIO: AGE
    CAUSALE: PA
    CODICE TRIBUTO: 741T
    ESTREMI DELL’ATTO: anno/numero protocollo della pratica
  • per il Repertorio economico amministrativo (R.E.A.)  mediante prelievo diretto dal conto prepagato (previa autorizzazione) .