Diffida ad iscrivere nel Registro delle imprese il domicilio digitale delle imprese individuali

Diffida ad iscrivere il domicilio digitale nel registro delle imprese - comunicazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 comma 2 l. 241/1990 e in base al regolamento camerale allegato alla delibera consiliare n. 278 del 10/10/2022 emanato per l'applicazione dell’art. 37 d.l. n. 76/2020

La Camera di Commercio di Genova ricorda che il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n. 221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale. Secondo quanto previsto dall'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel Regolamento camerale allegato alla delibera consiliare n. 278 del 10/10/2022, le imprese individuali indicate nell'elenco "Imprese individuali prive della PEC" devono comunicare il domicilio digitale entro trenta giorni dalla data di termine della pubblicazione della "Diffida" all’Albo camerale online Albo Online | Camera di Commercio di Genova (camcom.it) della Camera di Commercio di Genova entro il 30 dicembre 2022.

Comunicando il domicilio digitale l’impresa eviterà di incorrere nel pagamento della sanzione e dei relativi oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere direttamente presentata accedendo alla piattaforma a questo link.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria

Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare il Call Center Registro Imprese al Numero 199 505550 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 esclusi i giorni festivi o ricevere assistenza anche via mail all’indirizzo callcenter@ge.camcom.it, nonché consultare le istruzioni operative disponibili in SARI, il supporto specialistico disponibile nell’area Registro Imprese del sito camerale al link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ge

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d’ufficio dalla Camera di Commercio alla  Sua impresa individuale:

  1. avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa  @italia.it;
  2. sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
  3. sarà disponibile all’indirizzo https://impresa.italia.it presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
  4.  sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Sergio Mercati - Conservatore

Amministrazione competente: Camera di Commercio di Genova

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): cciaa.genova@ge.legalmaill.camcom.it     

Ufficio presso cui è possibile accedere agli atti del procedimento e al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del d. lgs. 82/2005: Ufficio Registro Imprese