Attività con requisiti

La Camera di Commercio, in base all'attuale normativa, in occasione della denuncia dell'inizio dell'attività, verifica il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte delle imprese che esercitano le seguenti attività:

  • Autoriparazione
  • Commercio all'ingrosso
  • Imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci
  • Imprese di impiantistica (D.M. 37/2008)
  • Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Per le attività sopra indicate si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e pertanto la data di inizio attività non può essere retroattiva.

Alleggerimento degli oneri per le imprese

Concessioni governative non più dovute per l'avvio attività soggette a SCIA e verifica dei requisiti

Da oggi non saranno più soggette al pagamento della tassa di concessione governativa le denunce al Registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) di avvio di attività soggette alla contestuale presentazione della  Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per
●   installazione di impianti di cui al DM 37/2008
●   autoriparazione
●   pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
●   faccchinaggio
●   commercio all'ingrosso
●   agente e rappresentante di commercio
●   agente di affari in mediazione
●   mediatore marittimo ex “Sezione Ordinaria” del ruolo mediatori marittimi, soppressa dall’art. 75 del D.Lgs. 59/2010
●   spedizioniere

Ogni diversa indicazione eventualmente ancora contenuta nella  modulistica corrente e nelle relative istruzioni  deve intendersi non più vigente.     

Azioni sul documento

pubblicato il 31/10/2019 ultima modifica 18/05/2020