Sanzioni per ritardata denuncia all'Albo delle Imprese artigiane

Art. 23 della Legge della Regione Liguria 2 gennaio 2003, n. 3 come sostituito dall’art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 (B.U.R.L. n. 10 del 15 giugno 2011)

Tipo di denuncia

Importo dell’oblazione liberatoria

Importo della sanzione edittale

ISCRIZIONI

Dal 31° a 60° giorno.

€ 43,33

Art. 23 L.R. 2/1/2003, n. 3 “Sanzioni amministrative pecuniarie”

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno

b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6

c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell’attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno

d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all’Albo o alla separata sezione dello stesso

2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all’applicazione delle sanzioni.

4. …(omissis)…

Oltre il 60° giorno.

€ 343,33

VARIAZIONI

Oltre il 30° giorno.

€ 33,33

CESSAZIONI

Dal 31° a 60° giorno.

€ 43,33

Oltre il 60° giorno.

€ 343,33