Variazioni e cancellazione per l'attività di Mediatore marittimo

Eventuali variazioni relative all'attività di mediazione marittima devono avvenire presentando telematicamente il modello "MEDIATORI MARITTIMI " sezione "MODIFICHE" entro 30 giorni dall'evento.

Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione "SCIA".

Le modifiche riguardanti l'ingresso o sostituzione di legali rappresentanti comporta anche la compilazione della sezione REQUISITI.

I soggetti che cessano l'attività di mediazione all'interno di un'impresa richiedono, entro 90 giorni a pena di decadenza, l'iscrizione nell'apposita sezione REA tramite presentazione modello MEDIATORI MARITTIMI sezione ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME) mantenendo il requisito professionale ad un futuro esercizio dell'attività.

Alla riattivazione dell'attività ci si deve cancellare dall'apposita sezione del REA mediante la presentazione del modello "MEDIATORI MARITTIMI " sezione "REQUISITI".

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pubblicato il 25/02/2019 ultima modifica 17/05/2022