Inizio attività di Mediazione marittima

Le imprese di mediazione marittima che, in possesso dei requisiti necessari, desiderano intraprendere ex novo l'attività di cui sopra devono presentare obbligatoriamente una Segnalazione Certificata di inizio attività in via telematica.

L'attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dal giorno della segnalazione stessa, presentando la pratica Comunica corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione "SCIA" del modello "MEDIATORI MARITTIMI", riportando altresì in allegato copia della cauzione.
L'Ufficio ricevente, entro il termine di 60 giorni, procederà alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo. In caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotterà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni.
Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI MARITTIMI" C36.
Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di mediazione marittima per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".
Il decreto prevede inoltre l'introduzione dell'obbligo di nomina di un preposto per ogni sede operativa dell'impresa: il soggetto dovrà avere gli stessi requisiti del titolare.
L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale prestato attraverso fidejussione o deposito infruttifero presso la Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA.

L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato presso l'ufficio della Camera di Commercio.

 

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pubblicato il 27/02/2019 ultima modifica 12/07/2024