Attività in forma societaria
Secondo quanto disposto dall'art. 6, 1° comma, della legge n. 204/85, qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti «dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse».
Pertanto, nel caso di società in nome collettivo, il possesso dei requisiti sarà richiesto per tutti i soci in possesso di firma e dunque di legale rappresentanza; per le società in accomandita semplice, per tutti i soci accomandatari; per le società giuridiche, per tutti coloro cui sono stati conferiti i poteri di legale rappresentanza, e quindi, di norma gli amministratori (presidente, amministratore unico, amministratori delegati).
"Nell'ipotesi in cui dall'atto costitutivo o dal verbale assembleare o del Consiglio di amministrazione, risulti l'esistenza di una delega delimitata all'attività di agenzia solo per un legale rappresentante specifico, il possesso dei requisiti professionali sarà verificata soltanto per quest'ultimo" (Parere MICA prot. n. 314061 del 02/04/1986).