WHISTLEBLOWING -Segnalazioni di illeciti

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, ha riformato l’istituto del whistleblowing. Qualora si voglia effettuare una segnalazione, prima di procedere, è necessario leggere il documento avente ad oggetto la procedura per effettuare una segnalazione e l’informativa privacy per il trattamento dei dati personali.

Segnalazioni tramite piattaforma della Camera di Commercio:

La segnalazione può essere inviata, qualora si decida di utilizzare la piattaforma informatica, al
seguente indirizzo web.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta, con un invio della stessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, o in forma orale, mediante telefonata, o richiedendo un appuntamento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per un incontro diretto, seguendo le istruzioni indicate nella procedura per effettuare una segnalazione. Per appuntamento telefonico contattare: Dott. Marco Razeto tel. 010-2704266, e- mail (da utilizzare solo per richiedere appuntamento): marco.razeto@ge.camcom.it .

Le segnalazioni possono essere anonime e, se circostanziate e determinate nel loro oggetto, sono
trattate come segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare
delle tutele in caso di eventuali ritorsioni.

Dopo avere scelto il canale a disposizione del segnalante per effettuare una segnalazione, per avere informazioni in merito all’iter successivo alla presentazione della segnalazione, leggere il documento di procedura per effettuare una segnalazione.

 Si precisa che al momento del contatto telefonico non verrà raccolto nessun dato personale delle persone che utilizzeranno il canale di segnalazione suindicato.

Leggi l'informativa sulla privacy prima di procedere all'eventuale segnalazione.

Segnalazioni tramite sito ANAC: 

L’utilizzo del canale di segnalazione esterno può essere effettuato, utilizzando il canale di segnalazione attivo presso il sito dell’ANAC al seguente indirizzo web, solo nei seguenti casi:

  • non è prevista l’attivazione del canale di segnalazione interno, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo, o anche se attivato non è conforme alle previsioni dell’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito; Pag. 2 | 2
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione deve essere dettagliata il più possibile per consentire la completa istruttoria da parte dei soggetti competenti.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono trattate come le segnalazioni ordinarie.

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pubblicato il 24/04/2024 ultima modifica 24/04/2024